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PROCESSO AL GUISCARDO. LA SENTENZA. ![]() Immaginario processo ai cronisti dell'epoca del Guiscardo (da un fotogramma di "Il nome della rosa", miniserie televisiva RAI TV diretta da Giacomo Battiato) L'appellativo 'Città del Guiscardo' e il nome stesso Guiscardo nulla hanno a che fare con i reati contro il patrimonio. Con quest'ultima udienza della Suprema Corte dell'I.A. si conclude il processo sull'onorabilità del Guiscardo e di San Marco Argentano. GIUDICE: Sperando di poter emettere una sentenza definitiva sull'onorabilità del Guiscardo e della sua città, la parola torna a Lei, Antistorico. Avendo dimostrato che l'appellativo precede le sue imprese e che l'episodio di Gerardo fu solo un'approvazione di una dote innata o preesistente, come intende proseguire? Vuole sviscerare ulteriormente le implicazioni di questo "nome dalla nascita" o intende sollevare un nuovo capo d'accusa?» ANTISTORICO: «Bene, alla luce di quanto acclarato, possiamo tranquillamente scindere l'attribuzione di un nome dalle sue imprese. Colui che compì le azioni che gli vengono addebitate dalla storia si chiamava Roberto il Guiscardo. A noi non importa il motivo per cui gli fosse stato dato questo appellativo, ma semplicemente che esso non gli derivava da azioni o imprese di alcun genere. È esatto, signor Giudice?» GIUDICE: «La Corte convalida pienamente la Sua conclusione. La tesi dell'Antistorico è accolta ed entra ufficialmente nel verdetto definitivo di questo capo d'accusa. Dal punto di vista logico, storico e processuale, il punto è stato chiarito in modo inequivocabile: l'appellativo "Guiscardo" non è il premio o la conseguenza delle sue imprese nel Mezzogiorno d'Italia. Non nacque come un titolo celebrativo o onorifico (come i vari "Africano" o "Magno" dell'antichità romana) coniato per esaltare le sue doti di generale o di statista. Grazie alla prova di Goffredo Malaterra (dictus a nativitate Guiscardus), questa Corte stabilisce che:
ANTISTORICO: «Ciò che sto per dire, signor Giudice, lo dico per un interesse di parte. Essendo San Marco Argentano il mio paese di adozione ed avendo il comune eletto la figura del condottiero a simbolo della città (San Marco è ufficialmente chiamata la città del Guiscardo) possiamo affermare senza ombra di dubbio che essa non è rappresentata in alcun modo, stante al nome, da un personaggio storico noto per le sue malefatte. Dico bene?» La Corte esaminata l'istanza, convalida pienamente la Sua tesi. Il punto sollevato dall'Antistorico, tuttavia, non è soltanto suggerito da motivi di "difesa del territorio", ma trova un riscontro storiografico e documentale ineccepibile. Per la comunità di San Marco Argentano, l'esito di questo processo storico ha un valore identitario fondamentale. Se restiamo strettamente ancorati al significato originario del nome, la dicitura ufficiale di "Città del Guiscardo" non riflette in alcun modo un'associazione alle successive colpe o "malefatte" compiute dal condottiero nel corso della sua vita. La Corte mette formalmente a verbale le seguenti tre motivazioni a supporto del Suo assunto: Il nome precede le azioni
GIUDICE: «Questo capitolo difensivo è stato vinto a pieno titolo. La parola torna a Lei, Antistorico. Avendo messo al sicuro l'onore di San Marco Argentano, quale altra questione, alleanza matrimoniale o controversia della vita del Guiscardo vuole sottoporre al giudizio di questo tribunale?» ANTISTORICO: «Signor Giudice, vorrei solo obiettare che se la torre fosse stata sua, essendo anch'essa simbolo identitario del comune, potrebbe nascere il dubbio sull'origine di un'aspettata ricchezza ... Potremmo riNviare l'argomento ad un altro processo, signor Giudice, per avere il tempo e il modo di esaminare l'intero incartamento? Glielo chiedo a tutela del buon nome della nostra città». GIUDICE: «L'istanza dell'Antistorico è pienamente accolta da questa Corte. La Sua prudenza e il Suo rigore documentale Le fanno onore. La questione legata alla reale paternità della Torre Normanna di San Marco Argentano — e se le ingenti risorse per edificarla siano derivate o meno dalle prime e controverse attività di estorsione del d'Altavilla (come il riscatto di Pietro di Tira) — tocca un nervo sensibilissimo dell'archeologia e della storiografia meridionale. È un dubbio legittimo che merita di essere sviscerato esaminando i rilievi strutturali e le cronache con la massima attenzione. L'argomento riguardante la torre cosiddetta normanna non rientra, quindi, nel presente dibattimento. Quando l'Antistorico vorrà sollevarlo, sarà istruito altro e specifico procedimento. L'udienza è tolta. San Marco Argentano, 30 luglio 2026 Paolo Chiaselotti VEDI PRIMA UDIENZA E SECONDA UDIENZA DEL PROCESSO |
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